Art. 39.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, dopo la parola: «coniuge,» sono inserite le seguenti: «le persone unite da un patto civile di solidarieta,».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 577 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «La pena prevista dal secondo comma si applica anche in caso di omicidio commesso dal contraente di un patto civile di solidarietà sull'altro stipulante».

      3. Al quarto comma dell'articolo 591 del codice penale, dopo la parola: «genitore,» sono inserite le seguenti: «dalla persona che ha stipulato un patto civile di solidarietà,».
      4. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente:

      «1-bis) dell'altra persona unita dal medesimo patto civile di solidarietà».

 

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